LA LEGGE 104/92


Cos’è la legge 104 ?

La legge 5 febbraio 1992 n. 104, più nota come legge 104/92, è il riferimento legislativo “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate“. Principali destinatari della Legge 104 sono dunque i cittadini disabili, ma non mancano riferimenti anche a chi vive con loro, spesso caregiver di queste persone. Il presupposto è infatti che l’autonomia e l’integrazione sociale si raggiungono garantendo alla persona in stato di handicap e alla sua  famiglia adeguato sostegno.

E questo supporto può essere sotto forma di servizi di aiuto personale o familiare, ma si può anche intendere come aiuto psicologico, psicopedagogico, tecnico.

CHI USUFRUISCE DELLA LEGGE 104/92?

Art. 2 La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (in questa sede non discuteremo del termine “handicappata”).

Per definizione la Legge si applica dunque ALLE PERSONE HANDICAPPATE:

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all’efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

COME SI ACCERTA L’HANDICAP?

Nel testo della norma compaiono anche indicazioni rivolte AI FAMILIARI delle persone handicappate. Alcuni esempi:

– Si prevede il loro coinvolgimento nei programmi di cura e riabilitazione della persona con handicap, in un percorso integrato di prestazioni sanitarie e sociali 

– Al nucleo familiare della persona handicappata, poi, vengono destinati interventi di  carattere  socio-psicopedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico.

– Il lavoratore dipendente e genitore di un figlio con handicap, o coniuge oppure parente di persona handicappata ha diritto ad appositi permessi retribuiti (Art. 33).

LEGGE 104 E AGEVOLAZIONI FISCALI  FAVORE DEI DISABILI

Le agevolazioni fiscali a favore di persone con handicap, dunque, sussistono tuttora, e vanno dalle detrazioni Irpef per i familiari a carico, alla deducibilità delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

E ancora: Iva agevolata al 4% per l’acquisto di mezzi per sollevare il disabile o per la sua deambulazione.

Prevista anche la detrazione Irpef per la ristrutturazione edilizia.

Iva agevolata e detrazione d’imposta anche per l’acquisto di un’auto.

PERMESSI LAVORATIVI E DISABILITÀ

I familiari di persone disabili e i lavoratori disabili nello svolgimento dell’attività lavorativa godono di più ampie possibilità di permessi lavorativi giornalieri e/o mensili.

CHI PUÒ OTTENERE I PERMESSI –

In ASSENZA DI RICOVERO della persona con handicap grave da assistere potranno godere dei 3 giorni di permesso mensile retribuiti e coperti da contributi, anche in maniera continuativa:

Il genitore

Il coniuge

la parte dell’unione civile, la parte della coppia di fatto (ex legge 76/2016)

Il parente o l’affine entro il secondo grado (es. nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello)

Il parente o affine entro il terzo grado (es. zii e bisnonni) qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

I permessi da Legge 104 per conviventi e unioni civili

Resta invariata la modalità di ottenimento e fruizione dei permessi per assistere bambini al di sotto dei tre anni. Sono garantite due ore di permesso giornaliero o il prolungamento dell’astensione facoltativa di maternità fino al terzo anno di vita del bambino.

– Il lavoratore disabile

I permessi spettano anche ai genitori adottivi o affidatari. In quest’ultimo caso, però, solo nell’ipotesi di figli disabili minorenni.

ATTENZIONE: UN SOLO LAVORATORE può ottenere permessi per assistere lo stesso congiunto disabile!

Qualora il disabile assuma il domicilio, anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà comunque necessario che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza.

Ciò in quanto i permessi in discorso, ai sensi della nuova disposizione, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile, senza che sia possibile stabilire preventivamente che, rispetto ad un determinato arco temporale, siano più d’uno i soggetti che usufruiranno dei permessi stessi. 

La legge n. 53/2000, istitutiva dei congedi parentali, e il successivo Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità , Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, hanno introdotto modifiche di rilievo all’art. 33, che disciplinava proprio i permessi lavoratici per i familiari delle persone disabili.

Perchè il genitore possa usufruire dei permessi il bambino:

1- deve essere in possesso della certificazione di disabilità grave accertata dalle Commissioni mediche Asl oppure, in via provvisoria, nel caso in cui questa non sia stata ancora ottenuta, della certificazione di un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l’Asl da cui è assistito l’interessato

2- non deve essere ricoverato a tempo pieno in un istituto o in un altro centro di assistenza. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, e in alternativa a prolungamento del congedo parentale, è possibile richiedere al datore di lavoro un permesso giornaliero retribuito di due ore (o di un’ora, nel caso di part-time)

I due benefici sono fra loro alternativi e non sono riconosciuti alle lavoratrici autonome, alle lavoratrici a domicilio e a quelle domestiche. I permessi sono fruibili, in alternativa, anche dal padre, se lavoratore dipendente. Nel caso di madre lavoratrice autonoma e padre lavoratore dipendente il beneficio può essere goduto dal padre.

I permessi orari sono retribuiti e valgono ai fini del computo dell’anzianità di servizio ma sono esclusi agli effetti delle ferie, tredicesima mensilità e gratifica natalizia.

Dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a tre giorni di permesso al mese. Il permesso è utilizzabile anche in via continuativa, ma nell’ambito del mese lavorativo. Esso è retribuito ed è coperto da contributi figurativi utili al raggiungimento della pensione.

Il presupposto per la concessione dei permessi giornalieri è che la persona disabile sia affetta da handicap grave e non sia ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati o altri centri.

I permessi giornalieri spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto: vi ha diritto, quindi, il lavoratore padre, se la moglie è casalinga o disoccupata, o la lavoratrice madre, se il padre è lavoratore autonomo.

Dopo che il minore ha raggiunto la maggiore età , i permessi potranno essere utilizzati a condizione che la persona disabile, e chi fruisce dei permessi, convivano e l’una sia assistita in via continuativa ed esclusiva dall’altro. I permessi di tre giorni mensili possono essere concessi anche ai familiari (parenti o affini entro il terzo grado), anche nell’ipotesi in cui il familiare non sia convivente con la persona disabile, purché costui assista la persona disabile con continuità . I permessi vengono concessi solo se non esistono altri familiari conviventi in grado di assistere la persona disabile.

I permessi lavorativi possono essere concessi anche al familiare del lavoratore disabile che già fruisca in proprio dei permessi, a condizione che:

a) il disabile abbia effettiva necessità , valutata da un medico della sede Inps competente, di essere assistito dal familiare convivente lavoratore;

b) nel nucleo familiare non esista un altro familiare non lavoratore in grado di prestare assistenza.

La persona disabile, lavoratrice dipendente, cui sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave, può godere dei permessi giornalieri orari (due ore al giorno) o dei permessi mensili (tre al mese), frazionabili. I permessi sono retribuiti, coperti da contributi figurativi e non incidono sulla formazione delle ferie e della tredicesima mensilità .

I permessi non sono tra loro cumulabili e la loro alternatività è ammissibile solo di mese in mese: il lavoratore, cioè, può scegliere di utilizzare in un mese tre giorni di permesso e nel mese successivo due ore giornaliere, ma non può cumulare nello stesso mese tre giorni e due ore.

LEGGE 104 : LAVORO E INTEGRAZIONE LAVORATIVA

La legge che tutela i disabili per quanto riguarda l’inserimento lavorativo è la Legge 68/99, intitolata “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, attuata dal DPR 333/2000.

Nella legge 68/99 si prevedono tutte le varie misure a sostegno dell’occupazione lavorativa delle persone disabili come:

– il collocamento mirato

– le quote di assunzione riservate ai disabili e obbligatorie per le aziende

– le prassi di avviamento al lavoro

– gli incentivi alle aziende che assumono lavoratori disabili

COLLOCAMENTO MIRATO

Con l’espressione “collocamento mirato dei disabili” di intende tutta quella serie di strumenti (tecnici e non) che permettono un’adeguata valutazione della capacità lavorativa delle persone con disabilità . Comprende l’analisi dei posti di lavoro, le forme di sostegno da attivare, siano esse di eliminazione di barriere architettoniche che di relazione.

Hanno diritto al collocamento mirato tutti i disabili con percentuale di invalidità uguale o superiore al 46%.

Sono tenuti all’assunzione obbligatoria tutti i datori pubblici e privati che abbiano alle proprie dipendenze minimo 15 persone, secondo le modalità indicate dalla Legge 68/99 e il D.Lgs 469/97.

La riforma del Lavoro approvata dal Ministro Fornero ha apportato alcune modifiche alle modalità di calcolo delle assunzioni obbligatorie di persone disabili, per le aziende. 

La legge riconosce il diritto al collocamento mirato dei disabili, ovvero alla congruenza tra capacità e competenze possedute e posto di lavoro. A questo scopo sono stati istituiti servizi per l’impiego mirati che, insieme ai servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio redigono e conservano le liste, programmano e attuano interventi specifici e provvedono all’avviamento al lavoro.

La legge istituisce altresì i “comitati tecnici”, composti da esperti sociali e medico-legali che valutano le residue capacità lavorative del soggetto e definiscono gli strumenti necessari per il lavoro.

I datori di lavoro che devono adempiere all’obbligo di assunzione presentano richieste che vengono incrociate con le liste di disoccupati depositate presso i Centri per l’impiego.

Ai disabili assunti si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

Per favorire l’inserimento lavorativo dei disabili la legge 68/99 prevede la possibilità per i datori di lavoro di stipulare convenzioni con gli uffici competenti per la realizzazione di programmi mirati. Le convenzioni prevedono l’impegno da parte dei datori di lavoro dell’assunzione al termine del programma. L’attuazione delle convenzioni avviene attraverso tirocini formativi, assunzioni a termine, ampliamento dei periodi di prova. Esiste inoltre la possibilità di realizzare convenzioni con cooperative sociali, associazioni di volontariato, consorzi e la possibilità di deroghe (per età o durata) su formazione lavoro (inserimento lavorativo) e apprendistato.

L’articolo 4, comma 1 della legge 68/99 è quello che fa riferimento alle quote di assunzione riservate a lavoratori disabili. Si tratta di tranche che sono scaglionate a seconda del numero di dipendenti dell’azienda e della sua grandezza, alle quali corrispondono dei posti che le aziende sono tenute a riservare a lavoratori disabili. La legge impone quindi ai datori di lavoro pubblici e privati di assumere un lavoratore disabile se si hanno da 15 a 35 dipendenti, due lavoratori per un organico dai 36 ai 50, e il 7% del totale dei lavoratori quando si superano i 50 dipendenti.

LA MOBILITA’ E IL TRASPORTO SECONDO LA LEGGE 104/92

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L’art. 26 delle Legge 104/92 è intitolato “mobilità e trasporti collettivi”. Esso attribuisce alle Regioni le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi. In questo senso le Regioni sono tenute a redigere dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane.

Sono i  comuni a dover assicurare modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

Legge 104: quali agevolazioni con riconoscimento dell’art. 3 comma 1?

La differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di gravità

Ci capita spesso di ricevere richieste da parte dei nostri navigatori sulle agevolazioni a cui ciascuna persona disabile ha diritto a fronte del riconoscimento della Legge 104, relativamente allo stato di handicap.

L’art. 3 comma 1, infatti, definisce persona handicappatacolui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e si differenzia dall’art. 3 comma 3 perché quest’ultimo specifica che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

È abbastanza semplice quindi intuire che il riconoscimento di un comma oppure dell’altro all’interno del verbale d’invalidità dà diritto ad agevolazioni differenti.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chi rientra nel comma 1 non ha diritto a provvidenze economiche e indennità specifiche che invece sono previste per gli invalidi civili, o per chi presenta certificazione di cecità civile o sordomutismo.

Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi è possibile detrarre i contributi previdenziali e assistenziali, sempre nella misura del 19%, che sono stati versati per babysitter e badanti per servizi domestici e assistenza personale e familiare.

SPESE MEDICHE E ASSISTENZA SPECIFICA

La normativa prevede che possono godere della deduzione delle spese sostenute per prestazioni mediche generiche e per l’assistenza fisica prestata da parte di personale specialistico (anche fisioterapisti), sia persone con handicap sia i diretti interessati che i familiari che li abbiamo a carico fiscalmente.

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’art. 21 della Legge 104/92 stabilisce che alla persona con handicap (anche senza connotazione di gravità), con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10 agosto 1950 n. 648, che è stata assunta da enti pubblici come vincitrice di concorso, spetta il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili e precedenza in sede di domanda di trasferimento.

AGEVOLAZIONI SETTORE AUTO

Sui veicoli destinati alle persone con disabilità motoria, intellettiva (se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave) o sensoriale (sordi e ciechi) sono previste una serie di agevolazioni, differenti a seconda della percentuale d’invalidità, della patologia e del reddito.

Nello specifico di certificati di invalidità con Legge 104/92 art. 3 comma 1 queste agevolazioni consistono nell’applicazione dell’IVA al 4% al momento dell’acquisto, nella detraibilità del 19% della spesa sostenuta in dichiarazione dei redditi e nell’esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione.

ACQUISTO SUSSIDI TECNICI INFORMATICI

Le agevolazioni, nel caso in cui al certificato di handicap o invalidità sia associato anche una specifica prescrizione, valgono anche per l’acquisto di sussidi informatici tramite l’applicazione dell’IVA agevolata. La spesa potrà essere poi detratta nella dichiarazione dei redditi.

Rientrano in questa categoria, per esempio, computer, telefono con vivavoce, sussidi che permettono l’elaborazione grafica o scritta e tutto quello che possa migliorare lo stato di handicap da cui è affetto il disabile per rendere più agevole la sua condizione rapporta alla vita quotidiana.

ACQUISTO/EROGAZIONE AUSILI MEDICI

All’acquisto di ausili destinati a persone invalide viene applicata l’IVA agevolata al 4%, in alcuni casi, inoltre, è possibile detrarre la spesa nella dichiarazione redditi nella misura del 19%.

In aggiunta, per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti, dietro specifica prescrizione medica, è prevista l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi e ausili correlate al tipo di minorazione accertata.