Tutela prevista a favore di soggetti con deficit sensoriali


Tutela a favore di soggetti non vedenti

I soggetti affetti da cecità congenita o acquisita, non sottoposti ad altre forme di tutela, hanno diritto a specifiche provvidenze di tipo assistenziale ed economico, secondo tre diversi gradi di minorazione visiva :

 1)cieco totale: soggetti privi di vista o a cui residua la sola percezione dell’ombra e della luce o del motu manu in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore con correzione, per cause congenite o acquisite, diverse da guerra, lavoro, servizio. A favore del cieco totale è prevista una pensione di inabilità, non reversibile e ancorata a limiti reddituali, concessa a partire dai 18 anni, compatibile con l’attività lavorativa e con altri trattamenti per invalidità a qualsiasi titolo. I ciechi assoluti hanno altresì diritto a una indennità di accompagnamento, a solo titolo della minorazione, indipendentemente dall’età e dal reddito, compatibile con l’attività lavorativa, con il ricovero in istituti di cura e con l’indennità di accompagnamento per invalidità civile per altra minorazione. L’art. 5 della legge 508/88 26 ha stabilito che, per i minori, sia corrisposta la sola indennità di accompagnamento e non la pensione. La legge 289/1990 27 ha inoltre sancito che “per i minori ciechi assoluti pluriminorati l’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 (legge 21 novembre 1988 n. 508) è aumentata del 45%”;

2)cieco parziale “ventesimista”: soggetti che presentano un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con correzione. Viene concessa a loro favore una pensione di inabilità (L. 66/62), indipendentemente dall’età, il cui importo risulta però inferiore rispetto a quella prevista per i ciechi assoluti, ancorata a requisiti reddituali. È prevista inoltre una “speciale indennità non reversibile”, indipendentemente dall’età e dal reddito, subordinata al solo requisito medico-legale;

 3)cieco parziale “decimista”: soggetti che presentano un residuo visivo superiore a 1/20 ma inferiore a 1/10 in entrambi gli occhi con correzione. Per  tutte le categorie di ciechi sia previsto il benefico dell’iscrizione nelle liste di collocamento mirato (L. 68/99), per facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro.

Tutela a favore di soggetti sordomuti

 I benefici previsti per i riconosciuti sordi comprendono :

 indennità di comunicazione: introdotta con la L.508/88, viene assegnata senza limiti di reddito né di età, a solo titolo della menomazione, qualora l’ipoacusia, determinante l’alterato apprendimento del linguaggio parlato sia:

  • pari o superiore a 60 dB di media tra le frequenze di 500, 1.000 e 2.000 Hz nell’orecchio migliore allorché il soggetto abbia una età inferiore ai 12 anni;
  • pari o superiore a 75 dB di media tra le frequenze di 500, 1.000, 2.000 Hz nell’orecchio migliore, allorché il richiedente abbia compiuto i 12 anni, purché si possa dimostrare che l’ipoacusia sia insorta prima del compimento del 12° anno.

Con la L. 289/90 30, inoltre, è stata disposta per i cittadini ipoacusici (perdita uditiva superiore ai 60 dB nell’orecchio migliore alle frequenze di 500, 1.000 e 2.000 Hz) di età inferiore ai 18 anni privi di altra tutela, una speciale indennità di frequenza, subordinata alla frequentazione regolare di istituti di cura con finalità riabilitative.

 Per i sordi civili è prevista altresì la possibilità di inserimento lavorativo mirato in accordo con la L. 68/99.

Qual è la procedura per  ottenere i benefici dell’invalidità civile ?

A partire dal 1° gennaio 2010 la domanda va presentata in via telematica all’INPS di competenza da parte dell’interessato, esplicitando il beneficio che il soggetto intende ottenere e corredando un certificato di un medico di fiducia, preventivamente inviato telematicamente all’INPS, attestante le predette infermità.  L’accertamento, che deve avvenire entro 30 giorni (15 giorni nel caso di malati oncologici) dalla presentazione della domanda, viene effettuato da una apposita Commissione riunita presso l’ASL (a cui l’INPS trasmette in tempo reale per via telematica le domande) composta da 4 medici presieduti da uno specialista in medicina legale e integrata, in base all’art. 20 della legge 102/2009, da un medico dell’INPS. Nel caso il soggetto non sia trasportabile, va segnalata dal generalista entro 5 giorni dalla data fissata per la visita, la necessità di una visita domiciliare.  Il giudizio emesso dalla Commissione, in caso di parere concorde, sarà definitivo, contrariamente gli atti verranno esaminati presso l’INPS. Il verbale definitivo sarà poi inviato al cittadino dall’INPS; contro di esso può essere avviato, entro sei mesi dalla notifica, istanza di accertamento tecnico preventivo al Giudice ordinario (con la L. 102/99 non è più prevista la procedura del ricorso amministrativo).  È previsto inoltre lo strumento della revisione, ovvero la possibilità che la Commissione programmi una rivalutazione del disabile a un intervallo temporale a propria discrezione (comunque non inferiore ai 6 mesi), al fine di verificare la persistenza della minorazione e dei requisiti finalizzati a ottenere i benefici dell’invalidità civile.