Che cos’è l’assistenza domiciliare S.A.I.S.A.?
Il servizio – denominato S.A.I.S.A. – è rivolto agli anziani soli o inseriti in nucleo familiare che si trovano in condizione di temporanea o permanente limitazione della propria autonomia e che necessitano di un sostegno a domicilio per rispondere ai bisogni di cura, igiene personale, gestione delle incombenze quotidiane e socializzazione. Viene erogato dal Municipio, sulla base della valutazione del bisogno socio-assistenziale della persona e prevede l’elaborazione di un Piano d’Intervento Individuale volto allo sviluppo e al mantenimento dell’autosufficienza, dell’autonomia e dell’integrazione sociale. Il Piano d’Intervento Individuale può prevedere pacchetti di servizi costituiti da diverse tipologie di interventi:
- Individuali
- di gruppo
- famiglia
- flessibili
Le attività che possono essere svolte nell’ambito dei piani di intervento individuali prevedono: aiuto e sostegno alla cura della persona in ambito domiciliare e non; accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana; attività di socializzazione; sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale. Gli interventi vengono erogati dal Municipio attraverso la collaborazione di Enti accreditati. Il servizio può essere prestato anche in forma indiretta, attraverso l’erogazione di un sostegno economico a copertura -totale o parziale- dei costi sostenuti per l’assunzione di un assistente personale scelto autonomamente dall’interessato o dai suoi familiari. Il rapporto di lavoro deve essere regolarizzato tramite contratto fra le parti, nel rispetto della normativa vigente. Tale intervento è soggetto alla rendicontazione periodica degli importi percepiti. Le tipologie di intervento più rispondenti ai bisogni rilevati (forma diretta, indiretta o mista) vengono individuate dal Servizio Sociale a seguito di un’attenta e approfondita valutazione della condizione globale della persona inserita nel proprio contesto di vita.
Che cos’è l’assistenza domiciliare S.A.I.S.H.?
‘Servizio per l’autonomia e l’integrazione della persona disabile’ – SAISH è un servizio socio-assistenziale rivolto alle persone disabili che si realizza attraverso l’azione coordinata dei Servizi Sociali del Municipio e dei Servizi Socio Sanitari della ASL. Viene erogato dal Municipio, sulla base della valutazione del bisogno socio-assistenziale della persona, effettuato dal servizio sociale municipale in integrazione con la ASL, e prevede l’elaborazione di un Piano d’Intervento Individuale volto al mantenimento dell’autosufficienza, e allo sviluppo dell’autonomia e dell’integrazione sociale della persona disabile. Obiettivi del servizio sono: migliorare la qualità della vita attraverso il sostegno all’autosufficienza; mantenere e stimolare le autonomie personali e sociali al fine di sviluppare le capacità di autodeterminazione e la partecipazione attiva alla costruzione di un progetto personale di vita; mantenere il più possibile la persona nel proprio ambiente domestico; offrire sostegno e sollievo al nucleo familiare. Il Piano d’Intervento Individuale può prevedere pacchetti di servizi costituiti da diverse tipologie di interventi:
- individuali;
- di gruppo;
- famiglia;
- flessibili;
- di assistenza indiretta;
- di assistenza mista.
Le attività che possono essere svolte nell’ambito dei piani di intervento individuali prevedono: aiuto e sostegno alla cura della persona in ambito domiciliare e non; accompagnamento e sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana; promozione e sostegno alla partecipazione ad attività culturali, formative, sportive e ricreative; sviluppo e sostegno dell’autonomia personale e sociale. Gli interventi di tipo diretto vengono erogati dal Municipio attraverso Enti accreditati. La modalità di intervento in forma indiretta si concretizza in un sostegno economico erogato al cittadino e finalizzato unicamente alla copertura totale o parziale dei costi sostenuti per l’assunzione di un assistente personale. L’interessato (o i suoi familiari) sceglie autonomamente l’assistente personale ed è tenuto a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali. Tale intervento è soggetto alla rendicontazione periodica degli importi percepiti. L’intervento di assistenza in forma mista, nei limiti consentiti, è composto di una parte di assistenza diretta ed una parte di assistenza indiretta, come sopra definite. Le tipologie di intervento più rispondenti ai bisogni rilevati (forma diretta, di gruppo, indiretta o mista) vengono individuate dal Servizio Sociale a seguito di un’attenta e approfondita valutazione della condizione globale della persona inserita nel proprio contesto di vita.
Cos’è il PDP – piano didattico personalizzato? Quando si attua?
È chiamato in questo modo il documento di programmazione con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche particolari ma non riconducibili alla disabilità (in caso di disabilità, come è noto, il documento di programmazione si chiama PEI, Piano Didattico Individualizzato, ben diverso per contenuti e modalità di definizione). La scuola può elaborare un documento di programmazione di questo tipo per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali qualora lo ritenga necessario. Per gli alunni con DSA, Disturbi Specifici di Apprendimento, un documento di programmazione personalizzato (il PDP, appunto) è di fatto obbligatorio; contenuti minimi sono indicati nelle Linee Guida del 2011, come pure i tempi massimi di definizione (entro il primo trimestre scolastico). Per gli alunni con DSA, il consiglio di classe predispone il Piano Didattico Personalizzato, nelle forme ritenute più idonee e nei tempi che non superino il primo trimestre scolastico, articolato per le discipline coinvolte nel disturbo, che dovrà contenere:
- Dati anagrafici
- Tipologia del disturbo
- Attività didattiche individualizzate
- Attività didattiche personalizzate
- Strumenti compensativi
- Misure dispensative
- Forme di verifica e valutazione personalizzata
Cosa sono i gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica, GLHI e GLH?
In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un GLHI, Gruppo di Lavoro per l’Handicap di Istituto. È pertanto un gruppo interistituzionale, aperto quindi a tutte le agenzie che hanno competenze su questo tema: scuola, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche rappresentanti della realtà associativa del territorio. Nelle scuole superiori è importante la presenza anche degli studenti, in tutte quella del personale ATA. Affinché sia veramente uno strumento per l’integrazione, è essenziale che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti. Quindi non solo insegnanti di sostegno, non solo genitori di alunni con disabilità, non solo alunni disabili. Ha il compito di collaborare con il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità dell’integrazione formulando proposte di tipo organizzativo ed educativo L’espressione GLH, Gruppo di Lavoro sull’Handicap, è riferita invece ad ogni singolo alunno e indica l’insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico Funzionale e il PEI, ossia tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell’Azienda Sanitaria, con la collaborazione dei genitori.
Cosa sono i DSA?
La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo. I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli. Sulla base dell’abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica: dislessia (lettura), disgrafia e disortografia (scrittura), discalculia (calcolo). Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un’atipia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Per maggiori informazioni e approfondimenti consultare le Linee Guida del MIUR:
https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa
La pensione di invalidità al 75%, per patologia oncologica, deve essere dichiarata nel 730?
Gentile lettore,
gli assegni assistenziali e previdenziali per persone invalide sono diversi. Innanzitutto occorre fare una distinzione tra assegno ordinario di invalidità (Aoi), pensione per invalidi civili o pensione di inabilità e Assegno di assistenza.
La pensione di inabilità è una prestazione assistenziale erogata agli invalidi civili totali (100%) per cui non è richiesta la dichiarazione nel 730. Non deve quindi essere inserita in fase di dichiarazione dei redditi in quanto esente da tassazione.
Altra cosa è l’assegno di assistenza (pensione di invalidità civile), erogato a chi possiede un’invalidità civile parziale (in termini percentuali dal 74 al 99 per cento). Forse questo è il suo caso. Anche questo assegno non deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi 730, in quanto esentasse.
Cosa diversa è l’assegno ordinario di invalidità (Aoi). Questo viene riconosciuto con dei presupposti diversi, a chi possiede un’invalidità superiore ai 2/3. E’ un trattamento di natura previdenziale, e proprio per questo fa cumulo con i redditi (non essendo tra l’altro prevista per la sua erogazione la cessazione dell’attività lavorativa) e va, quindi, inserito nella dichiarazione dei redditi.
COSA PREVEDE LA L.68/99 PER LE CATEGORIE PROTETTE?
QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI ALL’ISCRIZIONE ALLE CATEGORIE PROTETTE PRESSO I CENTRI PER L’IMPIEGO?
- Fotocopia documento d’identità
- Verbale di Invalidità
- Copia Diagnosi Funzionale L.68/99
- DID – dichiarazione di immediata disponibilità stampandola dal sito Myanpal seguendo la procedura.
CHI RILASCIA LA DIAGNOSI FUNZIONALE?
La procedura si attiva tramite Patronato; tramite le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC,ENS,UIC,ANFASS); in prima persona , una volta richiesto e ricevuto il pin da parte dell’INPS, facendo la domanda direttamente sul sito dell’INPS, sezione dei servizi on line.
CHI HA DIRITTO AL COLLOCAMENTO MIRATO?
I beneficiari del collocamento mirato sono: invalidi civili; persona affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% invalidi del lavoro; persone invalide del lavoro con grado d’invalidità superiore al 33%.
Disabilità Gravissima?
Gli interventi regionali per la disabilità gravissima sono finalizzati a garantire il benessere e la qualità della vita delle persone non autosufficienti in una delle condizioni elencate dal Decreto ministeriale 26 settembre 2016, attraverso la loro permanenza a domicilio, in un contesto più ampio di inclusione sociale, pur avendo necessità di sostegno intenso e continuativo. La Regione, annualmente, assegna risorse ai distretti sociosanitari e adotta linee guida operative per la uniforme gestione, a livello territoriale, delle prestazioni assistenziali domiciliari in favore delle persone in condizioni di disabilità gravissima. L’intervento destinato a garantire la permanenza a domicilio della persona in condizioni di disabilità gravissima, nel pieno rispetto della sua libertà di scelta, può realizzarsi con il ricorso al servizio di assistenza domiciliare o con il riconoscimento di una misura economica per compensare l’assistenza fornita da un operatore con regolare contratto scelto dall’utente (assegno di cura) o dal caregiver (contributo di cura). L’intervento è diretto a tutte le persone beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle condizioni di cui all’art. 3 del DM 26 settembre 2016. Gli avvisi pubblici per l’accesso alle prestazioni assistenziali domiciliari per la disabilità gravissima sono pubblicati da Roma Capitale e dai Distretti sociosanitari e contengono tutte le indicazioni sulle modalità ed i termini di presentazione della domanda da parte degli utenti. Le domande per richiedere l’assistenza per la disabilità gravissima basta rivolgersi al PUA del proprio municipio presso i servizi sociali.
IPT IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
I disabili che hanno i requisiti previsti dall’art.3 comma 3 L104/92, con disabilità “non motorie” e con eventuale riconoscimento anche dell’indennità di accompagnamento, possono usufruire dell’esenzione dell’IPT?
Per poter beneficiare dell’esenzione IPT non è sufficiente che la persona con handicap rientri nella previsione dell’art.3 L.104/92 vale a dire, persona con handicap grave, ma rilevano anche le patologie. Infatti non tutte le patologie della più ampia categoria generale di handicap grave danno diritto all’esenzione. Hanno diritto alle agevolazioni IPT solo le persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, oltre alle altre categorie stabilite dalla legge (persone con handicap psichico o mentale, invalide con gravi limitazioni della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni).
INDENNITA’ DI FREQUENZA è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all’inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
L’indennità di frequenza prevista per i minori disabili, secondo l’attuale normativa fiscale, può essere parificata all’indennità di accompagnamento ai fini dell’esenzione IPT?
Indennità di accompagnamento e indennità di frequenza sono entrambe due provvidenze economiche che possono essere accordate ai minori, ma sono incompatibili tra loro: non è possibile per un minore percepire contemporaneamente entrambe. Si tratta infatti di due indennità legate a due diversi gradi di disabilità. Gli aventi diritto alle agevolazioni fiscali sono solo le persone che presentino i requisiti previsti dalla legge, vale a dire, solamente i beneficiari di indennità di accompagnamento.
Problemi di Alzheimer?
La Regione Lazio nell’ambito della programmazione annuale delle risorse per il sistema integrato degli interventi e dei servizi socio assistenziali, trasferisce a Roma Capitale e ai Distretti socio sanitari, apposite risorse per la gestione dei servizi territoriali e degli interventi in favore dei malati di Alzheimer e loro familiari. Il Programma regionale Alzheimer, adottato con DGR n. 504 del 17 ottobre 2012, ha individuato quattro diverse azioni destinate alle persone affette da morbo di Alzheimer la cui condizione non rientra nei parametri della disabilità gravissima, tali azioni sono:
-assistenza domiciliare;
-centri diurni per malati di Alzheimer;
-formazione e informazione diretta a operatori e familiari;
-iniziative di mutuo aiuto.
La gestione degli interventi avviene a livello di Distretto socio sanitario o, su specifico accordo d’ambito, a livello sovra distrettuale. Le risorse vengono annualmente trasferite per assicurare la continuità dei servizi e sono ripartite secondo i criteri oggettivi della popolazione e della superficie con appositi correttivi legati al numero di utenti in carico o alle liste di attesa. Ai centri diurni per malati di Alzheimer si accede presentando domanda presso il servizio sociale del municipio o del comune di residenza. Accedi alla mappa dei centri diurni per malati di Alzheimer presenti nella Regione Lazio: https://www.salutelazio.it/centri-diurni-alzheimer.
Sono titolare di un contrassegno speciale di circolazione ed ho cambiato residenza, sempre all’interno del Comune di Roma. E’ necessario comunicarlo ai vostri uffici?
Si, è necessario richiedere un duplicato per cambio abitazione.
Bisogna prendere l’appuntamento in sede telefonando al numero 0657003. Si compilerà un modulo.
Un contrassegno rilasciato dal Comune di Roma, può essere utilizzato anche in altre città, con le stesse modalità?
I contrassegni speciali di circolazione consentono di sostare negli spazi riservati alle persone disabili (eccetto quelli personalizzati con apposita dicitura) in tutto il territorio nazionale, ma si consiglia di informarsi presso le autorità competenti locali, su eventuali normative vigenti sulla sosta su strada e/o Zona a traffico Limitato.
Devo modificare una targa associata al contrassegno speciale di circolazione rilasciato dal Comune di Roma. Quali sono le modalità?
Le persone con disabilità, residenti a Roma e in possesso del contrassegno speciale di circolazione rilasciato da Roma Servizi per la Mobilità, possono modificare online le targhe ad esso collegate o inviare il modulo allegando il documento d’identità via PEC (permessistica@pec.romamobilita.it) o prenotando un appuntamento in sede telefonando al numero 0657003.
Sono titolare di contrassegno speciale di circolazione e ho inviato la richiesta per accedere nelle ZTL di Roma e/o circolare sulle corsie preferenziali. Qual è la decorrenza e la scadenza?
La decorrenza dell’autorizzazione sarà quella del giorno dell’invio della richiesta che si potrà inviare via PEC (permessistica@pec.romamobilità.it) o in alternativa prendere un appuntamento in sede telefonando al numero 0657003. Occorre documento e modulo di richiesta (il modulo è scaricabile dal sito del Dipartimento, per chi andrà in presenza lo troverà presso gli uffici).
Per la scadenza rimarrà quella già stabilità del permesso salvo eventuali modifiche nel corso di validità del permesso (es. cambio residenza, decesso).
Sono impossibilitato alla firma, come riportato nel mio Documento d’Identità. In che modo posso sottoscrivere la domanda?
Nel caso in cui sia stata nominata una figura di tutela, sarà quest’ultima a sottoscrivere la domanda di partecipazione. In assenza di nomina di tale figura, la sottoscrizione può essere effettuata tramite riconoscimento presso i nostri uffici da parte di un Pubblico Ufficiale. Tale modalità può essere attivata anche virtualmente in videoconferenza.
COME POSSO FARE PER RICHIEDERE UN CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE?
Per ottenere il rilascio del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità l’interessato, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali, deve presentare una delle certificazioni mediche rilasciate dal medico legale della ASL di appartenenza, di seguito elencate:
-certificazione medica redatta ai sensi del D.P.R. n.495 del 16 dicembre 1992 aggiornato con il D.P.R. n.610 del 16 settembre 1996, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il soggetto è non vedente.
-certificazione medico-legale redatta ai sensi della predetta Legge n.102/2009 (in cui venga espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell’iter sanitario.
La suddetta certificazione dovrà essere presentata sia in originale, per presa visione degli operatori, sia in copia per il mantenimento agli atti dei nostri uffici.
E’ inoltre necessario allegare alla domanda una foto tessera del richiedente.
L’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili deve essere necessariamente sottoscritta dal richiedente, in caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
Le domande di rilascio dei contrassegni per le persone con disabilità possono essere presentate:
-presso gli uffici preposti dei Municipi di appartenenza
-presso la ASL di appartenenza, attraverso il medico legale che rilascia il certificato medico.
-Via PEC (permissistica@pec.romamobilita.it) anche da email semplice (non PEC) via posta c/o Roma Servizi per la Mobilità Piazzale degli Archivi 40 00144 Roma .
Qual è la validità?
Al contrassegno sarà assegnata una validità pari a quella riportata sulla suddetta certificazione medico legale, con aggiunta di 45 giorni per i possessori di certificato attestante la riduzione della capacità di deambulazione per un periodo inferiore a 5 anni.
Quanto costa?
Per il rilascio del permesso con un certificato medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo di 5 anni o permanente, l’importo del contrassegno è di euro 6,16.
Per il rilascio del permesso con un certificato medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo inferiore a 5 anni, l’importo del contrassegno è di euro 22,16, più la marca da bollo da euro 16 virtuale, ossia pagata in un’unica soluzione all’importo del permesso.
Come pagare?
Se invii la documentazione via pec/fax puoi pagare:
tramite bollettino pagoPA che ti verrà spedito tramite raccomandata. Se presenti la domanda al nostro sportello di Piazzale degli Archivi,40 puoi pagare:
-tramite bancomat o carta di credito, dopo il buon esito della verifica della domanda. Il contrassegno potrà essere ritirato direttamente allo sportello.
MATERIALI DA SCARICARE
-Modulo richiesta contrassegno speciale circolazione.
Può un lavoratore con disabilità grave fruire in maniera cumulativa dei permessi retribuiti per sé e per un proprio congiunto?
Con la Circolare Inps n. 53/2008 si è riconosciuto che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per se stesso, può anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare anch’esso in condizioni di disabilità grave. E’ venuta meno, quindi, la precedente preclusione della cumulabilità dei permessi e senza che debba accertarsi attraverso una valutazione medico-legale, l’effettiva capacità del lavoratore di soddisfare i bisogni assistenziali del familiare.
Quali tipologie di disabilità possono fare esami in remoto?
Sicuramente tutti coloro che necessitano solo di tempo extra in modalità automatica. Disabili motori, Dislessici che non usano sintesi vocali, alcune tipologie di ipovedenti che usano solo l’ingrandimento del testo, chi ha lieve disabilità cognitiva, ecc…
Come si può far assegnare ad un alunno con disabilità un insegnante di sostegno?
All’atto dell’iscrizione a scuola, la famiglia deve presentare sia l’attestazione di “alunno in situazione di gravità”, sia la c.d. “diagnosi funzionale”, affinchè il Dirigente Scolastico, prima dell’inizio dell’anno, possa invitare il Collegio dei Docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno con disabilità ed, inoltre, chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale che venga assegnato un insegnante di sostegno.
Come ottenere il rinnovo o il duplicato del contrassegno speciale di circolazione per persona con disabilità a Roma?
Per ottenere il rinnovo di un contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità in precedenza rilasciato per un periodo di 5 anni è necessario presentare un certificato medico rilasciato dal proprio medico curante (medico di base) attestante il persistere della condizione di disabilità.
Per ottenere il rinnovo del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità, per un periodo inferiore ai 5 anni, l’interessato, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali, deve presentare:
- certificazione medico-legale redatta ai sensi della predetta Legge n. 102/2009 (in cui venga espressamente indicato che il soggetto ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o è non vedente) da presentare unitamente alla lettera a firma del Direttore della struttura INPS competente che confermi la conclusione dell’iter sanitario
- certificazione medica redatta ai sensi del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 aggiornato con il D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996, con la quale venga attestata una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta ovvero che il soggetto è non vedente
- obbligatoriamente il vecchio contrassegno o, in caso di furto o smarrimento, le denuncia di furto o denuncia di smarrimento presentata dal titolare. Sia nella denuncia di furto, sia nella denuncia di smarrimento, deve essere espressamente indicato il numero del contrassegno.
La suddetta certificazione dovrà essere presentata sia in originale, per presa visione degli operatori, sia in copia per il mantenimento agli atti dei nostri uffici:
- via posta c/o Roma servizi per la Mobilità – Piazzale degli Archivi, 40 – 00144 Roma
- presso gli uffici preposti del Municipio di appartenenza
L’autorizzazione al trattamento dei dati sensibili deve essere necessariamente sottoscritta dal richiedente. In caso di presentazione della domanda da parte di persona delegata, è necessaria una delega in carta semplice e la copia dei documenti di riconoscimento validi del delegante e del delegato.
Al contrassegno sarà assegnata una validità pari a quella riportata sulla suddetta certificazione medico legale, con aggiunta di 45 giorni per i possessori di certificato attestante la riduzione della capacità di deambulazione per un periodo inferiore a 5 anni.
Quanto costa?
Rinnovo
- di un contrassegno in precedenza rilasciato per un periodo di 5 anni
€ 6,16 (diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00)
- di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso venga prodotta una certificazione medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo di 5 anni o permanente
€ 6,16 (diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00)
- di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso venga prodotta una certificazione medico legale attestante una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta per un periodo inferiore a 5 anni
€ 22,16 (più imposta di bollo € 16,00)
Duplicato
- di un contrassegno con validità 5 anni o permanente, in caso di deterioramento, cambio abitazione, furto o smarrimento
€ 6,16 (diritti di istruttoria € 5,16 + diritto fisso € 1,00)
- di un contrassegno con validità inferiore a 5 anni, in caso di deterioramento, cambio abitazione, furto o smarrimento
€ 22,16 (più imposta di bollo € 16,00)
Come Pagare
Dal 1 marzo 2021
Se invii la documentazione via pec/posta puoi pagare:
- tramite bollettino pagoPA che ti verrà inviato via email. Il contrassegno verrà spedito tramite raccomandata a/r
Se presenti la domanda al nostro sportello di piazzale degli Archivi 40 puoi pagare:
- tramite bancomat o carta di credito, dopo il buon esito della verifica della domanda. Il contrassegno potrà essere ritirato direttamente allo sportello
NB
La marca da bollo di € 16,00 non andrà apposta sul modulo di richiesta, ma sarà assolta in modo virtuale, ossia pagata unitariamente, in un’unica soluzione, all’importo del permesso.
Se effettuo commissioni per conto della persona con disabilità posso esporre il contrassegno?
No. Il contrassegno può essere utilizzato/esposto SOLO con la persona con disabilità a bordo dell’automezzo.
Unica eccezione, qualora sia necessario effettuare degli spostamenti, per raggiungere il titolare del contrassegno; in assenza del disabile a bordo del veicolo, è possibile contattare il numero 060606 di Roma Capitale ed annunciare che si intende circolare all’interno del territorio del Comune di Roma utilizzando il contrassegno, in assenza della persona disabile.
Sono titolare di un contrassegno speciale di circolazione e vorrei chiedere il parcheggio personalizzato davanti alla mia abitazione e/o sede di lavoro. A quale ufficio devo inoltrare l’istanza?
Puoi rivolgerti al Municipio di competenza territoriale.
TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI Il mio certificato medico non riporta indicazioni circa percentuale d’invalidità e indennità di accompagnamento: cosa indico nel modulo?
Le informazioni relative a percentuale di invalidità e assegnazione dell’indennità di accompagnamento devono essere presenti nel verbale per l’accertamento dell’invalidità civile.
Alternativamente, nel caso in cui la suddetta certificazione non riporti esplicitamente l’informazione relativa alla percentuale di invalidità riconosciuta, è consentito produrre copia del tesserino di esenzione (Ticket sanitario), in corso di validità.
Posso utilizzare una copia del contrassegno?
No, il contrassegno DEVE essere esposto in originale (sono tassativamente vietati contrassegni in copia o artefatti).
Pensione anticipata per chi soffre di depressione: come fare per ottenerla?
La possibilità di richiedere un anticipo sull’età di pensionamento, come sappiamo, è vincolata a: grado di invalidità che la malattia causa, minimo contributivo accumulato, ed età del lavoratore. Secondo quanto riportato dalle tabelle Inps, la pensione di vecchiaia anticipata: con invalidità pensionabile pari almeno all’80% certificato dall’Inps e requisiti di età (61 anni uomini, 56 anni donne con finestra di 12 mesi) e contributivi previsti. Questo è quanto prevede il Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503;
- pensione di inabilità per depressione: presuppone una invalidità del 100% e specifici requisiti contributivi;
- assegno di accompagnamento: con invalidità del 100% e riconosciuto stato di non autosufficienza.
I soggetti autistici possono lavorare?
Molte persone con autismo sono in grado di lavorare e possiedono le competenze necessarie per poter eccellere nel loro campo; tuttavia, la maggior parte degli adulti con DSA( DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO )non ha un’occupazione o è sotto-occupata.
Come si fa domanda per l’invalidità civile?
1. recarsi da un medico abilitato alla compilazione online del certificato medico introduttivo, perché sia attestata la patologia invalidante;
2. presentare all’INPS via Internet, direttamente oppure tramite Patronato o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), la domanda di riconoscimento dei benefici;
3. effettuare la visita medica di accertamento presso la Commissione ASL integrata da un medico INPS, nella data che gli verrà comunicata.
Perché la domanda per via telematica vada a buon fine è necessario compilarla in OGNI sua parte, ed è sempre necessario, durante la procedura, inserire il numero del certificato rilasciato dal medico, già registrato online. In questo modo la domanda che stiamo compilando verrà automaticamente abbinata al nostro certificato medico.
Nella domanda il richiedente deve indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero, il suo indirizzo e-mail per ricevere informazioni riguardanti la sua pratica. Ad ogni modo, grazie al codice PIN, le fasi di avanzamento della procedura di riconoscimento dell’invalidità civile possono essere consultate anche online sul sito dell’INPS.
Al termine della trasmissione della domanda, la procedura fornirà una ricevuta che può essere stampata, contenente il protocollo e la data di presentazione della domanda.
Come richiedere bonus per figli disabili?
Requisiti per avere diritto al bonus
- se il suo nucleo familiare è composto solo da 1 genitore.
- se l’unico reddito che avete deriva dall’assegno ordinario di invalidità che percepisce oltre all’indennità di accompagnamento.
- se ha un figlio con almeno il 60% di invalidità
- se ha un ISEE non superiore ai 3000 euro.
Chi ha la 104 non paga l’IVA?
Oltre alla detrazione Irpef del 19%, si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap con legge 104.
Come funziona la visita di revisione INPS?
L’iter di verifica è pianificato, come detto, dall’Inps a cadenza periodica fino a quando diventa definitivo dopo il terzo controllo. La convocazione a visita di revisione, laddove è prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Inps che inoltra a mezzo posta raccomandata apposita comunicazione.
Cosa dice la legge a proposito delle barriere architettoniche?
L’accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.
Legge Dopo di Noi: cos’è?
Dopo di Noi è il nome del testo di legge entrato in vigore il 25 giugno 2016 per tutelare i diritti dei disabili gravi rimasti privi del sostegno familiare che disegna, per la prima volta, un piano importante di aiuto e di supporto per i disabili in gravi condizioni di salute.
Per la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono riconosciute specifiche tutele per le persone affette da disabilità al momento della perdita dei genitori, supporto indispensabile nella loro vita quotidiana.La legge Dopo di Noi, ovvero la legge n. 112/2016 si propone di promuovere e favorire il benessere, l’inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità; obiettivo principale è quindi favorire l’autonomia delle persone affette da grave disabilità e di evitare il ricorso, spesso ancora obbligato, all’assistenza sanitaria.
Contrassegno disabili: come ottenerlo?
Per richiedere o rinnovare il contrassegno disabili è necessario rivolgersi al Comune di residenza. Occorre presentare un’apposita domanda alla quale dovrà essere allegata la certificazione medica dell’asl di appartenenza attestante la capacità di deambulazione impedita o limitata, ovvero la cecità totale.
Per le persone disabili o invalide temporaneamente (ad esempio, a seguito di infortunio), il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità, ma la relativa certificazione medica deve specificare espressamente il presumibile periodo di durata della disabilità.
Caregiver: chi sono, cosa fanno e cosa prevede la legge per loro
Se in famiglia vi è una persona malata, un anziano in difficoltà, un disabile ci si affida a persone di riferimento definite caregiver. La parola caregiver potrebbe anche essere tradotta con “la persona che dà le cure” ad un anziano, ad un soggetto con disabilità oppure in difficoltà. Si tratta di una figura che gratuitamente e al di fuori del proprio ambito professionale si occupa di assistere i propri figli, i genitori oppure gli altri familiari, che presentano delle disabilità oppure che non sono autosufficienti. I caregiver dedicano la maggior parte del proprio tempo e della propria vita alle persone fragili. Solitamente le ore dedicate variano dalle 15 alle 25 settimanali. Molto spesso si richiede l’assistenza ai malati ad operatori sociosanitari. In tal caso ci si può rivolgere a VIDAS, che opera da quasi 40 anni nel nostro territorio e risponde ai bisogni di malati inguaribili bisognosi di cure palliative. Si occupa dell’assistenza dei malati attraverso figure professionali esperte tra cui medici, infermieri, psicologi, assistenti sociali e operatori d’igiene. Queste figure, ogni giorno, garantiscono assistenza sociosanitaria completa e gratuita, e si rapportano con i malati e le loro famiglie.
I caregiver si occupano dell’assistenza delle persone malate fornendo loro i farmaci e le terapie. Si occupano dell’acquisto dei medicinali e della gestione degli appuntamenti delle visite mediche specialistiche. Sono anche tenuti ad occuparsi dell’igiene personale dei malati che assistono, nel caso in cui non risultano essere autosufficienti. Sempre al caregiver spetta la preparazione dei pasti e di tutto ciò che riguarda la cura del malato.
Si tratta quindi di un lavoro davvero molto faticoso, sia a livello psicologico che fisico.
A tutela dei queste figure vi è unicamente le legge 104/92 che garantisce tre giornate di permessi retribuiti al mese per tutti coloro che devono assistere i familiari malati. Nei casi più gravi si ottengono dei congedi straordinari fino a 2 anni. Ciò però non può essere considerato sufficiente per permettere al caregiver di avere una vita privata che possa andare al di là dell’assistenza del malato.
Come si articolano i congedi straordinari per i familiari di persone con handicap?
Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti con handicap in situazione di gravità , spettano alternativamente congedi “straordinari” per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa. I congedi suddetti, per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, sono indennizzati dall’INPS nella misura dell’ultima retribuzione, con un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è proporzionalmente ridotto. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità . I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
Protesi e ausili, cosa sono e a chi spettano?
L’Asl fornisce ausili, protesi, ortesi e presìdi agli assistiti dietro prescrizione, ove necessario e in relazione alla disabilità. La prescrizione può essere formulata solo da un medico specialista che sia abilitato a prescrivere le protesi per la propria area di specializzazione. In alcune Regioni la prescrizione di alcune protesi può essere effettuata anche dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta. Per ottenere uno dei dispositivi, è però necessario che il medico specialista formuli un piano riabilitativo-assistenziale individuale sulla base delle necessità dell’assistito.
L’erogazione deve essere autorizzata dall’Asl di residenza dell’assistito successivamente alla verifica amministrativa della titolarità del diritto, nonché della presenza del piano riabilitativo-assistenziale e della completezza della prescrizione. Il cittadino dovrà quindi fare richiesta all’Ufficio competente (Ufficio invalidi o ufficio protesi) della propria Asl di residenza, compilando la domanda su modello prestampato. L’Asl deve pronunciarsi entro 20 giorni dalla richiesta. Scaduto questo tempo, la domanda si intende comunque accettata. Infine, il dispositivo viene collaudato dal medico prescrittore nei tempi definiti dalle regioni, a domicilio in caso di disabile non deambulante o in un negozio di sanitari convenzionato con il Servizio sanitario regionale dove è necessario portare la documentazione necessaria.
Quando si attiva l’assistenza domiciliare?
Il percorso inizia con la richiesta di ADI che può essere avanzata: dal medico di base del paziente; dal medico ospedaliero; … Da questo momento, per 6 o 12 mesi, il servizio ADI è attivo e il paziente potrà beneficiare dell’assistenza domiciliare nei giorni stabiliti.
Chi ha diritto all’assistenza domiciliare gratuita?
Stando a quanto previsto dalle leggi attualmente in vigore, hanno diritto a ricevere l’assistenza domiciliare gratis le persone considerate fragili in generale. In particolare, si tratta di tutti i soggetti non autosufficienti, anziani, disabili, per avere supporto nella gestione di malattia, cronicità e disabilità.
Come funziona la Legge 104?
Grazie a questa legge i parenti di persone con handicap, o gli stessi lavoratori se affetti da disabilità grave, possono ottenere delle agevolazioni in ambito lavorativo, in particolare i permessi retribuiti disabili con contratto di lavoro dipendente, incluso part-time.
- genitori biologici, adottivi o affidatari di figli disabili, anche non conviventi
- coniugi lavoratori dipendenti di soggetti affetti da disabilità grave
- lavoratori dipendenti parenti di individui disabili (entro il secondo grado di parentela)
- lavoratori dipendenti parenti o affini entro il terzo grado di parentela (zii, nipoti, bisnonni e bisnipoti nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile siano ultra 65enni, e in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti dei suddetti)
- conviventi di fatto e unioni civili, come previsto da circolare dell’Inps n.38 del 2017
Le persone con disabilità devono indossare la mascherina?
Sono escluse dagli obblighi relativi alle diverse zone (bianche, gialle, arancioni e rosse) le persone la cui disabilità è incompatibile con l’utilizzo della mascherina, sia nei luoghi chiusi che all’aperto. La mascherina non è obbligatoria nemmeno per gli accompagnatori e gli operatori di assistenza nel caso sia incompatibile con il tipo di disabilità.
Come fare domanda per ottenere l’assegno di invalidità?
La domanda per l’ottenimento dell’assegno deve essere presentata online all’INPS attraverso tre diverse modalità:
- servizio online tramite il sito www.inps.it;
- contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica modello SS3.